Risultati Anno 2011: 320 Bambini seguiti - 2397 Terapie

1 Obiettivo 2012: aumento 1^ visita Bambini <3 mesi

2 Obiettivo 2012: realizzazione progetti in corso

3 Obiettivo 2012: incremento convegni divulgativi

 

Due progetti da realizzare: visita la pagina Progetti e partecipa con A.R.C. ai miglioramenti dei ns Bambini

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Statuto Associazione “A.R.C. – I nostri figli”

Art. 1
(Denominazione e sede)
1. L’organizzazione di Volontariato, denominata Associazione Recupero Cerebrolesi (I nostri Figli) assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi del Codice Civile e dalla normativa in materia
2. L’organizzazione ha sede in Via San Zeno in Monte n.23 – 37129 Verona (VR), presso l’Istituto Don Calabria.


Art.2
(Statuto)
1. L’organizzazione di volontariato Recupero Cerebrolesi (I nostri Figli) è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n.266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. L’Assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
 

Art.3
(Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
 

Art.4
(Modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 

Art.5
(Interpretazione dello Statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art.12 delle preleggi al Codice Civile
 

Art. 6
(Finalità)
L'associazione ha lo scopo di tutelare i diritti degli handicappati per ragioni di sofferenza da parto, privi di autonomia nella comunicazione e nella vita di relazione, La tutela è rivolta inoltre ai diritti degli handicappati per ragioni di lesioni cerebrali di natura congenita, di lesioni insorte dopo la nascita per causa di malattia o per cause varie anche con conseguenti forme di spasticità.
L'associazione ha lo scopo di tutelare anche le loro famiglie, uniche strutture in grado di assicurare quanto è indispensabile alla vita degli stessi, di assisterli materialmente e spiritualmente e di tentare una riabilitazione che permetta loro un minimo recupero di potenzialità.
L'associazione si propone lo studio, la promozione, la adozione di metodi diagnostici e terapeutici di prevenzione, assistenza e riabilitazione, allo scopo di evitare per quanto possibile lo svilupparsi delle patologie dello sviluppo mediante la prevenzione derivante da una diagnosi precoce adatta e da una tempestiva terapia adeguata conseguente, in ogni modo di migliorare le capacità intellettive, sociali, fisiche dei cerebrolesi di origine connatale o in epoche successive e di tutte le patologie dello sviluppo .
L'associazione svolge l'attività di volontariato mediante strutture proprie o attraverso convenzioni con enti al fine di avvalersi di personale medico e tecnico specialistico.

L'associazione finalizza la propria attività alla:

  • a. valorizzazione della persona e della sua famiglia
  • b. studi e ricerche di metodi per la diagnosi precoce delle patologie dello sviluppo
  • c. studi e ricerche di metodi di terapia precoce per le patologie dello sviluppo
  • d. informazione, formazione della popolazione sugli studi e ricerche fatti per la prevenzione attraverso la diagnosi precoce delle patologie dello sviluppo e/o per la cura adatta delle patologie dello sviluppo attraverso conferenze e incontri a tutti i livelli possibili
  • e. divulgazione delle conclusioni scientifiche delle ricerche sostenute sulla diagnosi e terapia precoci e adeguate delle patologie dello sviluppo attraverso conferenze riunioni e congressi
  • f. assistenza alla persona nei momenti di bisogno, necessità e disagio sia fisico che psicologico
  • g. educazione e prevenzione volte al reinserimento sociale delle persone
  • h. tutela della salute delle persone che si estrinseca in interventi di prevenzione, cure e riabilitazione fisica e psichica delle persone handicappate e delle loro famiglie
  • i. creazione di una struttura pilota per la prevenzione sistematica di tutte le patologie dello sviluppo
  • L'attività svolta per il raggiungimento dello scopo è apolitica e viene svolta dagli associati al solo fine di solidarietà e da assistenza alle persone colpite da handicap in totale assenza di fine di lucro. Le uniche somme che gli associati potranno prelevare dal fondo associativo saranno esclusivamente a titolo di rimborso spese effettivamente sostenute.

In particolare l'Associazione solleciterà:
1. un censimento nell'ambito regionale e nazionale da cui risulti la quantità e la qualità di handicap e i servizi e le strutture attualmente esistenti creati per soddisfare le esigenze;
2. la costituzione di un centro di documentazione regionale e nazionale per conoscere i dati, le ricerche scientifiche, i programmi, lo stato reale degli handicappati stimolando un confronto ed un adeguamento alle soluzioni già adottate altrove in favore degli handicappati e le loro famiglie;
3. la partecipazione consultiva a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale dei familiari dei suddetti handicappati nella formulazione di leggi, programmi, iniziative che diano risposte adeguate ai bisogni degli handicappati, con riferimento a quanto già attuato anche all'estero;
4. la partecipazione dei diretti familiari degli handicappati alla gestione di tutti i servizi con ruolo di:
a- rappresentanza dell'utenza
b- indiscussa conoscenza dei bisogni
c- verifiche e proposte sui programmi attuati e da attuare
d- garanzia sulla continuità dei rapporti interfamiliari;
5- la qualificazione e l'aggiornamento costante teorico e pratico per ogni tipo di personale per il quale l'handicappato riceve aiuto, assistenza, servizi, ecc. . Tale aggiornamento, tiene conto di quanto si fa a livello internazionale, specialmente europeo, in modo da garantire personale specializzato, terapie nuove, sussidi ed attrezzature moderne;
6- l'intervento statale in appoggio alle famiglie degli handicappati al fine di assicurare loro una serie di agevolazioni, quali per esemplificazione il pensionamento anticipato, assegni familiari aggiornati, sgravi fiscali, mutui agevolati per la casa, contributi per la ristrutturazione degli ambienti, ...;
7- il mantenimento o il reinserimento dei portatori di handicap nel normale ambiente di vita, sia come nucleo familiare che come contesto sociale di appartenenza, ai quali possano essere garantiti i necessari sostegni quali:
a- sussidio economico in alternativa al ricovero a tempo pieno, più costoso per la comunità e disumanizzante per l'handicappato;
b- assistenza domiciliare specialistica e specifica;
c- contributi economici per accedere a tecniche riabilitative, specialistiche italiane o straniere, oltre che mediche e farmacologiche;
d- rimborso delle spese compiute per l'acquisto di tutti gli ausili tecnici e sussidi necessari al miglioramento delle capacità personali;
e- soluzione del problema casa, struttura determinante per la permanenza dell'handicappato in famiglia;
8. la disponibilità di altre strutture di supporto nel territorio di appartenenza quali: a- comunità alloggio; b- centro socio educativi con attività diurne; c- centro residenziale con accoglienza per brevi periodi a tempo pieno;
9. Il diritto allo svago e al tempo libero con attività ricreative che forniscono integrazione all'assistenza, recupero delle potenzialità psico-fisiche in genere, contatto con il mondo circostante;
10. la protesizzazione degli ambienti al fine dell'effettivo svolgimento delle suddette attività terapeutiche e di svago e conseguentemente:
a- piscine adattate, spazi protetti;
b- ambienti di socializzazione attrezzati;
c- abitazioni strutturate in modo da permette agli handicappati concrete dignitose possibilità di vita;
11. l'organizzazione di corsi di perfezionamento, congressi di studio e convegni di aggiornamento con la partecipazione di relatori italiani ed esteri competenti e specializzati sulle patologie e sulle terapie di recupero degli handicappati cerebrolesi. Tali corsi, congressi e convegni sono da considerarsi esclusivamente attività didattiche necessarie al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'associazione; essi sono riservati ai soci in regola con il pagamento della quota, riservandosi l'associazione di chiedere versamenti integrativi qualora l'organizzazione degli incontri suddetti sia particolarmente onerosa.
12. L’organizzazione di volontariato opera nel comune di Verona e nel contempo ha soci in tutt’Italia.

 

Art.7
(Ammissione)
1. Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione stabilita dal Comitato Esecutivo.
2. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Comitato Esecutivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
3. Il Comitato esecutivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
 

Art.8
(Diritti e doveri degli aderenti)
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.
Gli aderenti all’Associazione hanno diritto:
1. Di eleggere gli organi dell’associazione e di candidarsi per le cariche sociali;
2. Di essere informati sull’attività dell’associazione e di controllo sull’andamento della
medesima come stabilito dalle Leggi e dallo statuto:
3. Di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata ai sensi di
Legge
Gli aderenti all’Associazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro.
 

Art. 9
(Esclusione)
1. L’aderente all’associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione.
2. L’esclusione viene decisa dal Comitato esecutivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato, il quale ha la possibilità di appello all’assemblea degli aderenti e al Giudice Ordinario

 

Art.10
(Gli Organi sociali)
1. Sono organi dell’associazione
a) L’Assemblea degli aderenti
b) Il comitato esecutivo
c) Il Presidente
2. Tutte le cariche sono gratuite.

 

Art.11
(L’Assemblea degli aderenti)
1. L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’associazione ed è l’organo sovrano.
2. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza dal Vice Presidente.
3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelle riguardanti persone.
6. Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.
 

Art.12
(Convocazione)

1. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno e su convocazione del Presidente anche su domanda motivata e firmata almeno da un decimo degli aderenti o quando il Comitato Esecutivo lo ritiene necessario.
2. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno, spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

 

Art.13
(Assemblea Ordinaria)
1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
2. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto

 

Art.14
(Assemblea Straordinaria)
L’Assemblea Straordinaria modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno
tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

 

Art.15
(Comitato esecutivo)
1. Il Comitato Esecutivo è l’organo di governo e di amministrazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Comitato Esecutivo è composto da n.5 membri effettivi ed eventualmente da altri 2 supplenti, eletti dall’assemblea tra gli aderenti, per la durata di tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Comitato Esecutivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. Il presidente dell’organizzazione è il presidente del Comitato Esecutivo ed è nominato dai componenti il Comitato Esecutivo.

 

Art.16
(Il Presidente)
1. Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
2. Il Presidente è eletto dal Comitato Esecutivo tra i propri componenti a maggioranza dei voti espressi a scrutinio palese.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato Esecutivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, e per eventuale revoca decisa dall’assemblea,con la maggioranza dei presenti.
4. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per la elezione dei componenti il Comitato esecutivo.
5. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Comitato Esecutivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Comitato Esecutivo in merito all’attività compiuta.
6. Il Vicepresidente (all’uopo individuato dal Comitato Esecutivo) sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.


Art. 17
(Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a) contributi degli aderenti
b) contributi privati;
c) contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al
sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari:
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una
apposita voce del bilancio;
h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91
I fondi sono depositato presso l’Istituti di Credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

 

Art.18
(I beni)
1. I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili, e beni mobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione, e sono ad essa intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

 

Art.19
(Divieto di distribuzione degli utili)
1. L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. L’associazione ha l’obbligo di impegnare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.20
(Proventi derivanti da attività marginali)
1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione;
2. L’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L.266/91;

 

Art.21
(Bilancio)
1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;
4. I bilanci sono predisposti dal Comitato Esecutivo e sono approvati dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo


Art.22
(Convenzioni)
1. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Comitato Esecutivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell’organizzazione.

 

Art.23
(Dipendenti e Collaboratori)
1. L’organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti e giovarsi dell’opera di collaboratori autonomi, nei limiti previsti dalla L.266/91
2. I rapporti tra l’organizzazione ed i dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e ad apposito regolamento adottato dall’organizzazione.
3. I dipendenti e i collaboratori sono, ai sensi di legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi.

 

Art.24
( Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)
Gli aderenti all’organizzazione sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della L. 266/91.

 

Art.25
(Responsabilità dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

 

Art.26
(Assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.
 

Art.27
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)
1. Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea straordinaria col voto favorevole di almeno tre/quarti degli associati.
2. In caso di scioglimento e cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

 

Art.28
(Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ad ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

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